Art. 4.
(Sanzioni).

      1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio «Made in Italy».
      2. L'uso illecito del marchio «Made in Italy» è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto

 

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legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale. La condanna comporta la revoca del diritto all'uso del marchio.
      3. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio «Made in Italy» possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la revoca, decorsi due anni dal provvedimento.
      4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio «Made in Italy» possono farne nuovamente richiesta per lo stesso prodotto decorsi cinque anni dal provvedimento.